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DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Art.
25. Obblighi
del Medico Competente 1.
Il medico competente: a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori,
all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari
modalita' organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i
principi della responsabilita' sociale; b)
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati; c)
istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui
alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico
competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; d) consegna al
datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del
30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e)
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la
documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo
la necessita' di conservazione; f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via
telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente
decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore
interessato puo' chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche
attraverso il proprio medico di medicina generale; g)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce
altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; h)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita'
psico-fisica dei lavoratori; l)
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai
fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; m)
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i
cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria; n) comunica, mediante
autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al
Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. ART.
15 (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1.
All’articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c)
istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità,
una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della
sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo
di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;”. b)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:“e)
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,
copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni
necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della
cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro,
per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni
del presente decreto;”; c) la lettera f) è soppressa
DECRETO
LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Art.
41 Sorveglianza Sanitaria
1.
La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente: a)
nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b)
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi lavorativi. 2.
La sorveglianza sanitaria comprende: a)
visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica; b)
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione
del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre
contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente; c)
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine
di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d)
visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita'
alla mansione specifica; e)
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente. 3.
Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a)
in fase preassuntiva; b)
per accertare stati di gravidanza; c)
negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 4.
Le visite mediche di cui al comma 2, a
cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di
cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope
e stupefacenti. 5.
Gli esiti della visita medica
devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo
25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e
predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto
dall'articolo 53. 6.
Il medico competente,
sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno
dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a)
idoneita'; b)
idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni; c)
inidoneita' temporanea; d)
inidoneita' permanente. 7.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita' temporanea vanno
precisati i limiti temporali di validita'. 8.
Dei giudizi di cui al comma 6,
il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 9.
Avverso i giudizi del medico competente e'
ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. ART.
26 (Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1.
All’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “dalle
direttive europee, nonché” sono soppresse. 2. All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”.
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